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Titolo: La proprietà dei titoli (Risposte a Moscardelli)

Autore: Salvator Gotta, Scipione Piacena

Data: 1933-03-15

Identificatore: 1933_166

Testo: La proprietà dei titoli
(Risposte a Moscardelli)
Caro Diorama, nel numero dell’8 corrente, Nicola Moscardelli, fra l’altro, scrive:
« Nel 1926 pubblicai su di una rivista milanese, Il Torchio, una novella intitolata Il diavolo in provincia. Pochi giorni or sono ho visto in un annuncio librario un volume dallo stesso titolo di un autore di cui mi sfugge il nome. Sono combinazioni, d’accordo; tuttavia se io oggi, per combinazione, inventassi una macchina già inventata da altri, non potrei fabbricarla ».
L’autore del libro intitolato Il diavolo in provincia, cui allude il Moscardelli, sono io. La novella che dà il titolo al volume fu da me scritta nel 1923 e pubblicata la prima volta su una rivista intitolata « Il Decamerone » nei primi mesi del 1924. La rivista, di cui uscirono pochi numeri, era edita dalla Casa editrice « Imperia » di Milano, diretta da Eugenio Gandolfi e patrocinata da S. E. Dino Grandi. Ristampai poi la novella in un volume, che porta appunto il titolo Il diavolo in provincia, edito dalla Casa ed. A. Mondadori, finito di stampare — come si legge in calce all’indice del libro stesso — il 15 febbraio 1926. Nel dicembre del 1932 il libro è stato compreso nella collezione « Gli azzurri » del Mondadori, ed è probabilmente quello che il Moscardelli ha visto annunciato.
Com’egli ben dice nella sua lettera, se volesse intitolare una raccolta di novelle Il diavolo in provincia, non potrebbe, perchè apparirebbe plagiario. « Sono combinazioni, d'accordo ».
SALVATOR GOTTA.
Il parere di un magistrato
La lettera di Nicola Moscardelli al « Diorama » pubblicata mercoledì scorso propone davvero, come bene si osserva in epigrafe alla lettera stessa, un quesito di particolare interesse, per gli autori di opere dell'ingegno in genere e per i cultori di diritto in cosiffatta materia. La questione meriterebbe più ampia indagine di quanto non sia consentito in questa sede, ma qui basterà affermare taluni principii, le cui applicazioni appaiono di indiscussa utilità pratica per la numerosa schiera degli autori.
A prescindere dalla tutela apprestata dallo stesso codice penale al suo art. 517 contro chi adotti per un’opera dell’ingegno un nome atto ad indurre in inganno sull’origine o provenienza dell’opera stessa (come nel caso di chi sfrutti un titolo già usato da altri per ingenerare confusione coll’opera di costui) è qui di capitale importanza l’articolo 3 delle disposizioni legislative vigenti nel nostro Paese (regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1050, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562) in virtù del quale il diritto di autore si estende al titolo dell'opera quando non sia un titolo generico.
Non è qui il luogo per una trattazione sulla natura di una tale tutela, se cioè la medesima in tanto sussista in quanto il diritto al titolo formi parte integrante del diritto di autore, o se per converso non si tratti di un diritto per sè stante, sebbene in una certa relazione col primo, del quale sarebbe per l’appunto una estensione, e di specie cosiffatta da dover rientrare nella vasta categoria dei diritti della personalità, giusta quanto è ritenuto da taluni giuristi, quasi abbia a trattarsi di un segno distintivo dell’opera, in cui l'individualità dell'autore ha avuto ad estrinsecarsi.
Pare piuttosto di maggiore interesse il determinare quanto ed a quali, condizioni il titolo di un’opera come non generico sia tutelabile, qui presentandosi innumerevole la quantità dei casi pratici che, per le peculiari caratteristiche delle singole fattispecie, possono dar luogo ad una non meno imponente varietà di applicazioni della legge in proposito.
Specifici sono quei titoli, come bene li definisce il Piola Caselli nel suo pregevole trattato, che, o di per sè (specificità assoluta) o per le condizioni nelle quali sono adoperati (specificità relativa) valgono a costituire l’individualità di un'opera, distinguendola da qualunque altra nel campo intellettuale: i titoli generici, in altri termini, valgono ad indicare una categoria più o meno ampia di opere dell’ingegno, un genus nel senso giuridico, senza nessuna caratteristica individualizzante di una determinata opera che faccia parte del genus stesso; i titoli specifici per contro individuano una species singola, intesa naturalmente la specificità nel senso assoluto e relativo sopra ricordato. Non è chi non veda come il nome anche il più comune possa acquistare il carattere di titolo specifico quando sia stato adottato da un autore per una sua opera, e da quel momento, per la diffusione della stessa, abbia servito a saldamente individuarla, ed è nota una abbastanza recente decisione giurisprudenziale che inibiva ad una Casa cinematografica il titolo L'invasore per una pellicola cinematografica che, all’infuori di questa denominazione, nulla aveva di comune coi personaggi e colla trama dell’opera di Annie Vivanti che appunto si contraddistingue col titolo medesimo.
La materia qui si presterebbe ad una interessante casistica che in questa sede non è lecito prospettare, ma basti l’avere ricordato i termini della questione perchè non si abbia a radicare fra i letterati la convinzione di una mancata od insufficiente tutela del titolo delle loro opere, contrariamente all’espresso disposto della vigente legge.
I titoli dal Moscardelli ricordati nella sua lettera apparirebbero in linea di massima specifici, ove nel caso singolo non si potesse tuttavia discutere per taluno di essi sulla loro natura individualizzante il lavoro cui vennero apposti, trattandosi nel particolare caso di titoli primamente adottati per articoli di giornali e riviste che, per la diffusione limitata nel tempo, non sempre hanno ad immedesimarsi colla fortuna e colla notorietà del loro autore, cosi da distinguere ed accompagnare l’opera, come il nome per la persona, ovunque la medesima abbia avuto a diffondersi.
Rimandando per una più ampia trattazione alle migliori opere in argomento (si consultino gli ottimi e notissimi testi del Piola-Caselli e dello Stolfi, aggiornati colle più recenti disposizioni legislative), mi creda, ill. mo signor Direttore, con vivo Ossequio dev.mo
Dott. SCIPIONE PIACENZA Pretore in Torino

File: PDF, TESTO

Collezione: Diorama 15.03.33

Citazione: Salvator Gotta e Scipione Piacena, “La proprietà dei titoli (Risposte a Moscardelli),” Diorama Letterario, ultimo accesso il 21 novembre 2024, https://dioramagdp.unito.it/items/show/976.