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Titolo: La tutela delle opere dell’ ingegno

Autore: non firmato (Lorenzo Gigli)

Data: 1939-06-14

Identificatore: 1939_178

Testo: La tutela
delle opere dell'ingegno
La Commissione per la riforma della legislazione in materia di diritto d'autore ha approvato il progetto elaborato sulla base delle proposte presentate dalle varie sottocommissioni tecniche e sindacali.
Durata della protezione
Il progetto stabilisce anzitutto quali opere sono comprese nella protezione: 1) opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, scritte ed orali; 2) opere in musica e composizioni musicali con e senza parole; 3) opere coreografiche e pantomimiche di cui sia stata fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) opere delle arti plastiche e figurative, anche se applicate all’industria; 5) disegni e opere di architettura; 6) opere d’arte cinematografica muta o sonora.
Affermata la protezione della utilizzazione economica dell’opera e la protezione del diritto morale dell’autore, il progetto stabilisce la durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, precisando (art. 26) che i diritti di utilizzazione economica durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte. Per le opere di più coautori (art. 27) la durata dei diritti spettanti a ciascuno si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore (art. 32) la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di cinquant’anni a partire dalla prima pubblicazione, dovunque avvenuta e qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata eseguita. Tali diritti, tuttavia, si estinguono se nessuna pubblicazione è eseguita entro vent’anni dalla morte dell’autore.
Cinema, radio, dischi
Un articolo a parte (33) riguarda i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica: essi durano trent’anni dalla prima proiezione pubblica, purché questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell’anno solare nel quale l’opera è stata prodotta; se tale termine sia sorpassato, la tutela dura trent’anni a partire dall’anno successivo a quello in cui l’opera è prodotta. Ed è questa del cinematografo, insieme con quella della radiodiffusione e della musica meccanica, la parte nella quale il progetto per diritto d’autore affronta per la prima volta nuovi aspetti della produzione intellettuale connessi alla importanza assunta nella vita moderna dal cinematografo, il grammofono e la radio.
L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica appartiene a chi ha organizzato la produzione dell’opera stessa (art. 46); i rapporti contrattuali fra il produttore e gli autori sono regolati dal diritto comune e dalle disposizioni speciali contenute negli articoli del progetto riguardanti la protezione dell’utilizzazione economica dell’opera (art. 49).
Circa la radiodiffusione, il progetto afferma la facoltà dell’ente esercente di radiodiffondere opere dell’ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico precisandone le condizioni e i limiti. La radiodiffusione delle opere dell’ingegno dagli « studi » dell’ente esercente deve essere sottoposta in ogni caso al consenso dell’autore, mentre per le trasmissioni dai teatri e locali pubblici il consenso dell’autore è necessario per le opere nuove e per le prime esecuzioni di opere non nuove. Le disposizioni relative alle opere dell’ingegno registrate su apparecchi meccanici precisano che appartengono esclusivamente all’autore il diritto di adattamento e di registrazione dell’opera sopra il disco fonografico, la pellicola, il nastro metallico, ecc.; il diritto di moltiplicazione e di smercio degli esemplari dell'opera così adattata o registrata; il diritto di esecuzione pubblica e di radiodiffusione dell’opera mediante l’impiego del disco o altro istrumento meccanico.
Le utilizzazioni libere
Gli articoli di attualità relativi a discussioni di carattere economico, politico, religioso pubblicati nelle riviste e nei giornali possono essere liberamente riprodotti in altre riviste e giornali, anche radiofonici, qualora la riproduzione non sia stata espressamente riservata, purchè si citi la rivista o il giornale da cui si prendono con l’indicazione della data e il nome dell’autore se l’articolo è firmato. La stessa disposizione (citazione delle fonti, dei nomi, ecc. ) vale per i discorsi tenuti in pubblico (articoli 65-66). Inoltre è libero il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti di opera, o anche di opere di breve estensione, per scopi di critica, di discussione e anche d’insegnamento, nei limiti giustificati da tali finalità, e purchè non pregiudichino l’utilizzazione economica dell’opera (art. 70). Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione è ammessa entro limiti da stabilirsi a termini del regolamento e comporta il pagamento d’un equo compenso (art. 71).
Fotografie ed epistolari
Recenti controversie rendono particolarmente interessanti le disposizioni riguardanti i diritti relativi alle opere fotografiche e ai carteggi ed epistolari.
Spetta al fotografo (art. 86) il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio dell’opera fotografica, eccetto il ritratto di persona che non può essere esposto, pubblicato e messo in commercio senza il suo consenso. Questo consenso tuttavia non è necessario quando la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà della persona, dall’ufficio pubblico coperto, oppure da necessità di giustizia e di polizia, da scopi culturali e scientifici, o anche quando la pubblicazione è collegata ad avvenimenti di carattere pubblico.
Il diritto esclusivo sulle opere fotografiche dura vent’anni dalla presa della fotografia o dalla pubblicazione. Per le fotografie riproducenti opere d’arte figurativa o aventi carattere tecnico o scientifico il termine di durata è di almeno trent’anni.
Le corrispondenze epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti e in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell’autore e, trattandosi di corrispondenze epistolari, anche del destinatario. Dopo la morte di dette persone, occorre il consenso degli eredi diretti (ascendenti e discendenti fino al quarto grado); quando questi non siano d’accordo, decide l’autorità giudiziaria (art. 91). È superfluo richiamare l’attenzione dei lettori sull’importanza di queste disposizioni che disciplinano finalmente una materia controversa e variamente interpretata anche in sede giudiziaria.
Il plusvalore delle opere d’arte
Particolare rilievo va pure dato agli articoli riflettenti i diritti dell’autore sull’aumento di valore delle opere delle arti figurative, per cui si stabilisce che gli autori hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle loro opere quale presunto maggior valore conseguito dall’esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione; e questo diritto si rinnova anche per le successive vendite, ragguagliando la percentuale spettante all’autore alla differenza tra il prezzo dell’ultima vendita pubblica e il prezzo di quella immediadiatamente precedente (art. 136 e 137). Queste disposizioni hanno un significato morale, oltre che pratico, che non sfuggirà a nessuno e pongono termine a una condizione di sfruttamento che per troppo tempo si è esercitata a danno specialmente di artisti morti in ancor giovane età la cui fama venne consolidandosi ed affermandosi dopo la loro scomparsa e le cui opere passarono in mano degli speculatori.
Speciali disposizioni (articoli 117 e 135) regolano i contratti d’edizione definendo gli obblighi rispettivi dell’autore e dell’editore.
Quanto abbiamo esposto dà una idea dell’importanza di questa riforma della legge sul diritto d’autore realizzata in regime fascista e corporativo. Si potrebbero esporre anche altri punti originali del progetto, per esempio il nuovo diritto riconosciuto agli interpreti ed esecutori; le norme che regolano la produzione dei dischi fonografici; il trattamento di favore (previsto nella « sfera di applicazione » della legge) in base al quale vengono rimossi alcuni svantaggi di cui finora soffrivano gli autori italiani, sia in Italia sia in altri paesi; e va infine detto che anche il contratto di edizione presenta una disciplina originale e di indubbia aderenza allo spirito e al costume fascista, in quanto l’autore viene inderogabilmente legato, dal punto di vista finanziario, al successo della propria opera.

File: PDF, TESTO

Collezione: Diorama 14.06.39

Citazione: non firmato (Lorenzo Gigli), “La tutela delle opere dell’ ingegno,” Diorama Letterario, ultimo accesso il 17 maggio 2024, https://dioramagdp.unito.it/items/show/2595.