Per la difesa del titolo delle opere dell’ ingegno (dettagli)
Titolo: Per la difesa del titolo delle opere dell’ ingegno
Autore: Ettore Valerio, Vittorio Nugoli, Nicola Moscardelli
Data: 1933-03-22
Identificatore: 1933_178
Testo:
Per la difesa del titolo
delle opere dell' ingegno
Come ebbi a dimostrare nel mio volume: Disposizioni sul diritto di autore (Ediz. Libreria del Littorio A. 1930), in un articolo sul Messaggero, con la Memoria a stampa nella vertenza Campanile-Marracine, il titolo delle opere dell’ingegno, più che dall'art. 1151 del Codice Civile e dagli art. 473-74 del Codice Penale, è difeso dall’art. 3 della vigente legge sul diritto di autore.
La legge, col disporre all’art. 3 che il diritto di autore si estende al titolo dell’opera, quando non sia un titolo generico, riconosce il diritto al titolo e lo protegge perchè è una parte dell’opera e quindi al pari di questa deve essere tutelato dalla riproduzione. Esso esprime per se solo talvolta un concetto o riassume ed annunzia gli intenti e lo sviluppo del lavoro, e può quindi costituire per se solo una felice trovata, ima produzione dell’ingegno. Senonchè il titolo compie pure una funzione distintiva sia dalle altre produzioni dello stesso genere, sia dalle altre dello stesso autore, ed è soltanto per mezzo del titolo che si mettono in comunicazione opera ed autore col pubblico, il quale si sente spesso invogliato dal titolo a comperare un libro.
Se il titolo è una parte dell’opera, se è per il titolo che l’opera e l’autore sono posti in comunicazione col pubblico, vuol dire che esso rientra nel campo della legge sul diritto di autore.
Questa legge non dice che il titolo per essere protetto deve essere la risultante del lavorìo intellettuale, stabilisce soltanto che non deve essere generico; per conseguenza, assodato che trattasi di un titolo specifico, nell’eventualità che esso venga usurpato o contraffatto, deve applicarsi la disposizione contenuta nell articolo 61 (lettera a) della legge in vigore sul diritto d’autore e non gli articoli 473-474 del Codice Penale e l’art. 1151 del Codice Civile.
Perchè andare a cercar la difesa di un diritto, da tutti ammesso e riconosciuto, nelle leggi generali, quando ad esso provvede una legge speciale?
La legge sul diritto di autore non richiede che il titolo abbia certe condizioni di novità o sia l’effetto di una creazione generale ed estetica per essere protetto, ma si limita a pretendere che esso non sia generico, termine che è contrapposto di specifico e non di originale.
L’indagine per riconoscere la protezione del titolo deve vertere quindi su questi cennati due elementi. Sono generici quei titoli i quali valgono a designare una categoria di libri, di lavori e servono per indicare una estesa parte dello scibile umano, e perciò non recano seco verun concetto, verun pensiero specifico singolare: cosi annuario, trattato, manuale, grammatica, enciclopedia, sillabario e simili si riterranno titoli generici. Questa nozione si trova anche consacrata in esplicazione ufficiale nel Trattato sulla proprietà letteraria fra l'Austria e la Sardegna 26 giugno 1940, ove nell’articolo 11, premesso il divieto di usurpazione di un titolo, quando possa indurre il pubblico in errore sull’identità apparente dell'opera, si soggiunge: Non di meno i titoli generali, come sarebbero dizionario, vocabolario, trattato, commentario non danno agli autori che ne hanno usato alcuna ragione d'impedire che altri autori trattino lo stesso soggetto sotto il medesimo titolo.
Sono titoli specifici invece quelli che distinguono un’opera nettamente dalle altre del medesimo genere, contengono cioè una designazione distinta, caratteristica, di natura Tale da non essere confusa con altra che abbracci un ramo speciale dello scibile umano, come per es. La Divina Commedia, Orlando furioso, I promessi sposi, La figlia di Jorio, ecc. Tale distinzione è fatta dalla dottrina è accolta dalla giurisprudenza.
Senonchè bisogna esaminare i titoli delle opere caso per caso, perchè un titolo pur potendo essere specifico per un dato genere di opere non lo è per quelle di un altro genere, il titolo di un quadro può essere adoperato per una composizione musicale e viceversa.
Anche la distanza di tempo e di luogo può influire a rendere generico un titolo specifico, come pure la diffusione che ha un’opera dell'ingegno.
In un parere della Società Italiana degli Autori sulla questione Stoppani-Aymar per l’usurpazione del titolo Il bel paese (I diritti d’autore, 1885, n. 25) viene affermato che il titolo non può mai ritenersi generico quando serve ad indicare un'opera di natura speciale e tale da non potersi confondere con un'altra.
E fu ritenuto frivolo e banale che Il bel paese non sia una frase nuova, ma anzi già usata dal Petrarca, e siano parole specialmente adatte all'Italia. Tutte quante le parole di una lingua appunto perchè sono o parlate o scritte non sono nuove, furono usate da altri e si trovano nei dizionari. Ma non è di queste tre parole che si reclamava la proprietà, ma del titolo che con esse viene dato ad un libro, come tale e non prima usato da altri.
Comunemente si ritiene che i titoli delle opere cadute nel dominio pubblico e i titoli formati con nomi storici possano liberamente riprodursi. Tale concezione non può generalizzarsi ed anche qui bisogna tener presènti i principi fondamentali del diritto che regolano la materia in esame. Per la nuova legge sul diritto d’autore e propriamente per gli articoli 16 e 24, l'opera non cade mai definitivamente nel dominio pubblico, può cadervi per ciò che riguarda la parte patrimoniale, ma non per quella che si riferisce alla personalità dell'autore.
Infatti nell’art. 16 si fissa il principio che l’autore ha, in ogni tempo, azione per impedire che la paternità della sua opera sia disconosciuta, e che l’opera sia modificata, alterata o deturpata in modo da recare grave ed ingiusto pregiudizio ai suoi interessi morali.
E nell’art. 24 si soggiunge che dopo la morte dell’autore la facoltà concessagli dall’art. 16 può essere fatta valere senza limite di tempo dal coniuge e dai figli e in loro mancanza dai genitori e dagli altri ascendenti e discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
Quando tutte le persone sopra indicate manchino, ovvero omettano di far valere il diritto, l’azione può essere esercitata dal Pubblico Ministero.
Può costituire l’usurpazione di un titolo di un'opera caduta nel dominio pubblico un’offesa alla personalità dell’autore defunto?
Evidentemente sì. Se qualcuno privo di sensibilità morale ed artistica intitolasse un poema La divina commedia, oppure Orlando furioso, commetterebbe non solo un’immoralità, ma anche un reato per cui dovrebbe provvedere il Pubblico Ministero, perchè queste opere non solo costituiscono un sacro patrimonio della Nazione, ma sono tutt'ora viventi e ove si mettessero in commercio altri poemi con tali titoli si creerebbe quella confusione sulla identità dell’opera che costituisce appunto un'offesa alla personalità dell’autore.
Ma allorché si tratti di opere cadute nel dominio pubblico che non ebbero fama e rinomanza nè all’epoca in cui furono pubblicate nè nei tempi successivi, di queste ritengo che si possa usare il titolo perchè non vi sarebbe nè ragione di confusione sull’identità dell’opera non conosciuta, nè di offesa alla personalità di un autore che troverebbesi tutt’al più nella categoria degli ignoti, privo di personalità artistica.
I titoli delle opere formati da nomi storici non sono a priori di dominio pubblico non avendo la legge fatto menzione di questi, essi seguono le stesse regole che abbiamo per l'innanzi esposte e per conseguenza anche per opere aventi titoli storici è necessario indagare caso per caso se trattasi di un titolo generico o di un titolo specifico.
Ettore Valerio.
Salvator Gotta, a proposito del titolo Il diavolo in provincia, che a torto o a ragione rivendica a se stesso, è caduto in una inesattezza. Questo titolo senza dubbio sarà stato quello di una sua novella pubblicata nel Decamerone. Però, la Casa editrice « Imperia », che fu diretta da Eugenio Gandolfi e dal sottoscritto, non pubblicò mai la suaccennata rivista, la quale, secondo il Gotta, avrebbe avuto vita stentata e corta. Tengo a ricordare che le pubblicazioni fatte dall'« Imperia » ebbero tutte la vita normale dei libri buoni e sopravvissero anche quando la suddetta Casa editrice andò in una immeritata liquidazione. Mi premeva ristabilire la verità.
Vittorio Nugoli.
Dò atto volentieri a Salvator Gotta che egli non ha contraffatto il titolo del suo volume Il diavolo in provincia da me veduto solo nell’ultima veste azzurra. Ma nella mia lettera io non avevo fatto nomi perchè quello che m’interessava era, ed è, la questione generale.
Dopo gli esaurienti contributi portati dai magistrati e dagli esperti in materia, la questione è risolta chiaramente. A me non resta che ringraziare tutti coloro che vi hanno contribuito.
(P. S. - Apro la posta mattutina e vedo che un ignoto mi manda un annuncio editoriale, del 1932, in cui si parla di un romanzo intitolato Tatuaggio. Forse l’ignoto sa che, nel 1916, io ho pubblicato un libro di versi intitolati Tatuaggi? ).
Nicola Moscardelli.
Collezione: Diorama 22.03.33
Citazione: Ettore Valerio, Vittorio Nugoli e Nicola Moscardelli, “Per la difesa del titolo delle opere dell’ ingegno,” Diorama Letterario, ultimo accesso il 23 novembre 2024, https://dioramagdp.unito.it/items/show/988.